A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni. Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art17 · fonte su Normattiva