Art. 5 — Costituzione della posizione assicurativa
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di eta', per infermita' e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma e' costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi. Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
