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Nel termine che verra' fissato nella convenzione di cui al precedente articolo 1, la societa' concessionaria dovra' redigere il progetto di massima dell'opera con la partecipazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, svolgendo tutte le indagini necessarie e tenuti presenti i risultati del concorso di idee effettuato dall'ANAS in adempimento della legge 28 marzo 1968, n. 384. Il progetto di massima sara' presentato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, per l'esame di rispettiva competenza e l'eventuale richiesta di varianti tecniche, accompagnato da una relazione tecnica per illustrare le ragioni della scelta delle risoluzioni tecniche proposte ed indichera' la spesa presunta per la costruzione dell'opera, nonche' i tempi di esecuzione e sara' approvato, previo parere del CIPE e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile e per il bilancio e la programmazione economica. La societa' concessionaria presentera', nel termine che sara' fissato con il decreto di cui al comma precedente, il progetto esecutivo con la relativa indicazione di spesa che sara' approvato, sentiti i consigli di amministrazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile, per le poste e le telecomunicazioni e per il bilancio e la programmazione economica. In caso di mancata approvazione del progetto di massima resteranno a carico della societa' concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultassero necessarie in corso d'opera saranno autorizzate dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria. Il decreto di cui al precedente terzo comma non puo' essere emanato prima dell'approvazione di una legge che stabilisca, sulla base del preventivo di spesa risultante dal progetto di massima, l'eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla societa' concessionaria nella misura necessaria al compimento dell'opera. Il contributo di cui al comma precedente sara' iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS, con imputazione agli esercizi nei quali e' prevista l'erogazione del contributo medesimo, in relazione all'andamento dei lavori per l'esecuzione dell'opera. La legge determinera' anche le modalita' di reperimento, da parte della societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura delle spese di costruzione delle opere. All'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo definitivo dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo a carico dello Stato, da corrispondere alla societa' concessionaria anche per assicurare l'equilibrio economico della gestione dell'opera, e da stabilirsi con altra legge. Il contributo integrativo di cui al comma precedente sara' iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della presumibile entita' dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione, i disavanzi annuali di bilancio che dovessero determinarsi per la societa' concessionaria nei primi anni di gestione dell'opera per effetto del carico di interessi passivi, potranno essere capitalizzati, anche in deroga delle disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ed essere ammortizzati in un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 2426 del codice civile e che verra' precedentemente determinato dal consiglio di amministrazione della societa', sentito il collegio sindacale.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003
