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Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza dal 30 settembre successivo al giorno in cui si maturano le condizioni suddette.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;637~artunico · fonte del testo