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In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilita' e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di eta', hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato.
Testo in vigore dal 5 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
