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I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonche' i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di eta'. Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

Testo in vigore dal 10 luglio 1951 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1951-06-07;500~artunico · fonte del testo