Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
