Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare. Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo. Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art10 · fonte del testo