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[1]E' autorizzata la spesa di un miliardo per la bonifica integrale e la colonizzazione in Sicilia. Tale somma sara' destinata per 400 milioni all'esecuzione, nonche' alla manutenzione fino alla consegna agli enti interessati, di opere pubbliche nei comprensori di bonifica classificati e da classificare a termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n 215, e per 600 milioni alla concessione di sussidi nelle opere di competenza privata o di miglioramento fondiario, a sensi degli articoli 38, 43 e seguenti del citato decreto legislativo.

[2]Col fondo destinato alle opere pubbliche sara' pure provveduto alla costruzione dei centri rurali, indispensabili alla colonizzazione delle zone latifondistiche, restando la relativa spesa a totale carico' dello Stato.

[3]Le caratteristiche dei diversi tipi di centro rurale, e cioe' il numero e la destinazione degli edifici da costruire, nonche' il limite massimo della spesa relativa, saranno determinate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art2 · fonte del testo