Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. 197 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I contratti di locazione, esistenti nei terreni da colonizzare, sono sciolti di pieno diritto senza indennizzo con lo scadere dell'annata agraria in corso, purche' il locatore ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.
tolto: Se la disdetta non e' data entro tale termine, ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.
tolto: Il conduttore che ritenga il contratto compatibile con l'attuazione del piano di colonizzazione puo' ricorrere, nei 80 giorni dalla disdetta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che dichiara, con suo provvedimento insindacabile, se sussiste l'asserita compatibilita'.
tolto: Se esistono diritti di godimento i quali non siano conciliabili con l'attuazione del piano di colonizzazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dichiara la incompatibilita', con suo provvedimento insindacabile.
tolto: Tale dichiarazione ha per effetto la cessazione del diritto di godimento, salvo alla parte il diritto ad un'equa indennita'.
tolto: L'indennita' e' provvisoriamente stabilita dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma le parti possono, nei 60 giorni dalla notifica del provvedimento, adire l'Autorita' giudiziaria per la determinazione definitiva dell'indennizzo.
tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano pure all'Ente di colonizzazione per quanto riguarda i fondi sui quali eserciti la propria attivita', a termini dell'art. 11.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art20 · fonte del testo