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[1]Nella concessione di opere pubbliche, l'Ente puo' essere preferito ai consorzi dei proprietari ed a qualsiasi altro aspirante alla esecuzione di esse. All'Ente puo' essere pure affidata la gestione straordinaria dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

[2]Per il compimento dei suoi fini l'Ente e' autorizzato a valersi dell'attivita' degli uffici statali e consortili che operano per i servizi della bonifica integrale.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art6 · fonte del testo