Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'Ente ha il compito di vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata, da parte dei proprietari obbligati.

[2]Esso ha pure la facolta' di provvedere al credito occorrente per l'opera di miglioramento, su richiesta dei proprietari interessati.

[3]Se l'Ente giudichi che l'azione dei proprietari e' tale da compromettere, per la sua lentezza e discontinuita' territoriale, il pieno conseguimento dei fini della bonifica entro i termini stabiliti, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eseguire in tutto od in parte, in luogo e per conto dei proprietari, le opere occorrenti.

[4]L'Ente, inoltre, puo' essere autorizzato ad espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica con le norme dell'art. 42 del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

[5]In generale l'Ente provvede alla trasformazione ed al miglioramento fondiario di tutti gli immobili dei quali acquisti la proprieta' od il possesso e puo' procedere alla ricomposizione dei fondi frammentati, secondo le norme del titolo II, capoverso IV, del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, anche fuori dei comprensori di bonifica.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art7 · fonte del testo