Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'attivita' dell'Ente si svolge:

  • a)su beni appartenenti allo Stato di cui chieda l'assegnazione in entiteusi o l'affitto a lungo termine quando la loro utilizzazione serva all'adempimento dei suoi fini, nonche' sui terreni costituenti le trazzere, dei quali puo' essergli attribuita la proprieta';
  • b)su beni immobili appartenenti a comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti morali dei quali l'Ente ottenga la proprieta' od il possesso;
  • c)su beni immobili di proprieta' privata volontariamente alienati, dati in affitto o altrimenti ceduti dai proprietari all'Ente, ai fini della trasformazione;
  • d)su beni immobili di proprieta' privata, che l'Ente sia stato autorizzato a bonificare, anche senza l'assenso dei proprietari, a termini dell'art. 5, ultimo comma, e dell'art. 7.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art8 · fonte del testo