La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art1 · fonte del testo