Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto l'eta' di nove anni. L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste puo' autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art2 · fonte del testo