Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.00 e non sono conciliabili. Se l'infrazione e' di lieve entita' l'ammenda, e' ridotta sino ad un terzo. Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sara' disposta la confisca.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art13 · fonte del testo