Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unita' per ettaro.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unita' per ettaro.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art12 · fonte del testo