Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica, per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalita' previste dall'art. 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica, nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso L'Istituto centrale di statistica, nonche' per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si da' luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano gia' avuto e accettato l'incarico di insegnamento. L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sara' mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca e con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia, avra' senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica.

Testo vigente dal 4 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1106~art2 · fonte del testo