I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso risulti disponibile. Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52. La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".

Testo vigente dal 21 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1077~art1 · fonte del testo