Per assicurare la piu' sollecita ripresa e il compimento della pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre il comando, per un triennio, presso la commissione nazionale ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione. L'assegnazione del comando viene effettuata su motivato parere della predetta commissione.

Testo vigente dal 22 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-07;17~artunico · fonte del testo