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Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato. La variazione delle tariffe potra' essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale di variazione dell'indice stesso non inferiore al 20 per cento.
Testo in vigore dal 26 giugno 1954 al 7 giugno 1970
