Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al criterio di determinazione del compenso spettante a quanti svolgano attività ausiliaria per i consulenti del giudice. La disposizione in esame innovando, infatti, la previgente disciplina, allo scopo di eliminarne il riconosciuto effetto sperequativo, ha assunto le tariffe giudiziarie come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario; e ciò, anche, in virtù della natura di 'munus publicum' che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.
Art. 3 cost. · Art. 7 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art7 · fonte su Normattiva