Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2002

    Questione infondata
    22 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al criterio di determinazione del compenso spettante a quanti svolgano attività ausiliaria per i consulenti del giudice. La disposizione in esame innovando, infatti, la previgente disciplina, allo scopo di eliminarne il riconosciuto effetto sperequativo, ha assunto le tariffe giudiziarie come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario; e ciò, anche, in virtù della natura di 'munus publicum' che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art7 · fonte su Normattiva