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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' con le dotazioni del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980
