I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole. Non e' ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, ne' degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

Testo vigente dal 7 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;415~art3 · fonte del testo