I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio. In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica, Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, numero 88.

Testo vigente dal 14 novembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art3 · fonte del testo