Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinera' - previo parere del Comitato di cui al successivo art. 3 - le procedure piu' idonee, con facolta' di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Universita' italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.

Testo vigente dal 6 febbraio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15~art2 · fonte su Normattiva