Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:

  • 1)dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
  • 2)esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana. Il Comitato geologico e' cosi' composto:
  • a)da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  • b)da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • c)dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
  • d)dal direttore generale delle miniere;
  • e)dal capo del servizio geologico;
  • f)dal capo del servizio chimico delle miniere;
  • g)dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
  • h)da un ispettore generale del servizio delle miniere;
  • i)da due esperti della materia. I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominera', con suo decreto, il presidente e il vice presidente.

Testo vigente dal 6 febbraio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15~art3 · fonte su Normattiva