Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:
- 1)dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
- 2)esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana. Il Comitato geologico e' cosi' composto:
- a)da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b)da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
- c)dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
- d)dal direttore generale delle miniere;
- e)dal capo del servizio geologico;
- f)dal capo del servizio chimico delle miniere;
- g)dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
- h)da un ispettore generale del servizio delle miniere;
- i)da due esperti della materia. I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominera', con suo decreto, il presidente e il vice presidente.
Testo vigente dal 6 febbraio 1960
