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La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, puo' essere esercitata, fino ad 31 dicembre 1963.
Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
