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Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sara' provveduto per lire 43.460.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2.550.000) e numero 159 (lire 5.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2.200.000) e n. 39 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62. Analoghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 9 ottobre 2010
