Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non e' richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato ai valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio. La campagna riconosciuta e' quella dell'anno in cui si verifico' il fatto che interruppe la partecipazione a rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

Testo vigente dal 3 luglio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-24;390~art7 · fonte del testo