Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non e' richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie. La campagna riconosciuta e' quella dell'anno in cui si verifico' il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse, l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra. I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio. Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente Repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

Testo vigente dal 3 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-24;390~art4 · fonte del testo