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[1]I padiglioni s'intendono finiti ed in istato di agibilita' con la costruzione muraria dei medesimi e colle opere inerenti di falegname, metalliche, vetrarie, di finimento, comprese pure le opere murarie e metalliche per il riscaldamento e la ventilazione dei padiglioni, da collegarsi col centro unico di riscaldamento a vapore, situato nella parte centrale del Policlinico, denominato «locale caldaie», ove sara', sempre a spese del Ministero dei Lavori Pubblici, fatto l'impianto delle caldaie a vapore e pompe accessorie per il funzionamento dei meccanismi del riscaldamento e dei motori e ventilatori situati nei singoli padiglioni, da esercitarsi poi a spese della Commissione degli Ospedali riuniti di Roma, comprese del pari le opere di segnalamento di temperature nei diversi padiglioni, nonche' quelle di parafulminazione, escluse quelle di chiamate con sonerie elettriche e telefoni, che s'intendono far parte dell'arredamento dei padiglioni, che sara' a carico della Commissione degli Ospedali riuniti.
[2]S'intendono pure compresi i servizi di ascensori, montacarichi, montavivande e calacadaveri con le relative tubazioni e cassoni per l'acqua di funzionamento loro; nonche' l'acquisto dell'acqua necessaria per il servizio dei bagni locali nei padiglioni, potabile, di pulizia e di funzionamento dei meccanismi dinanzi accennati.
[3]Il Ministero dei Lavori Pubblici, ove abbia fondi disponibili dopo la ultimazione delle opere di cui sopra, col consenso della Commissione degli Ospedali riuniti, dovra' fare a sue spese il solo impianto necessario per la illuminazione elettrica dei padiglioni con l'impianto autonomo o con canapi di derivazione della energia elettrica disponibile presso Societa' private d'illuminazione elettrica.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
