Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'arredamento e la manutenzione dei padiglioni e relative gallerie di comunicazione, costruiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, s'intendono a carico della Commissione degli Ospedali riuniti; s'intende pure a carico della detta Commissione la manutenzione delle caldaie e meccanismi di riscaldamento e ventilazione che verranno situati nel «locale caldaie», ma che serviranno esclusivamente per il riscaldamento e la ventilazione dei padiglioni.
[2]Le modalita' e gli oneri di manutenzione del palazzo d'Amministrazione e degli edifici tutti per i servizi generali, dati, come e' detto di sopra, in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito, saranno in seguito stabiliti mediante apposita convenzione da farsi fra il Ministero della Istruzione Pubblica e la Commissione degli Ospedali.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
