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[1]Per l'esercizio delle cliniche, il Ministero della Pubblica Istruzione corrispondera' all'Amministrazione ospitaliera la somma che il Ministero attualmente spende per il numero dei letti assegnati ora a ciascuna clinica, con l'aggiunta di una indennita' per quelle maggiori spese alle quali l'Amministrazione ospitaliera andasse incontro per i servizi generali, specialmente di riscaldamento e ventilazione.
[2]Quando il numero degli infermi da accogliere nelle sale cliniche dovesse essere superiore a quello attualmente assegnato, verra' stabilita un'indennita' di comune accordo fra le parti interessate, escluso ogni lucro per l'Amministrazione ospitaliera, ma sulla base del rimborso equivalente alla differenza fra il costo del malato ricoverato nei padiglioni ospitalieri e quello degli infermi accolti nelle sale cliniche.
[3]Le indennita' saranno stabilite mediante convenzione da farsi per ciascuna clinica fra il Ministero dell'Istruzione Pubblica e la Commissione degli Ospedali.
[4]In caso di disaccordo circa le indennita' e l'estensione degli obblighi dell'Amministrazione ospitaliera, decidera' la Commissione di arbitri determinata dall'articolo 98 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
