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[1]Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici saranno determinati, per il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903, in conformita' della tabella D annessa alla presente legge.
[2]Con la legge di approvazione del bilancio, sara' annualmente ripartita in distinti capitoli la spesa indicata nella tabella D per ciascuna categoria di opere fra le varie opere di detta categoria.
[3]Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni per quanto concerne le assegnazioni da farsi negli esercizi successivi al 1902-903.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
