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Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1934, n. 653

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La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

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La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Testo in vigore dal 12 maggio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934. 332 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso di eta' superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, n. 801) possono continuare ad essere occupati nei lavori, purche' contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

tolto: a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purche' abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorita' scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;

tolto: b) coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il Comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito, e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorita' scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

tolto: Gli obblighi di cui al presente articolo, saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni.

tolto: Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluta dalla legge.

tolto: Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali, l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non puo', durante il periodo di frequenza della scuola, superare le 10 ore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 26 aprile 1934, n. 653

    La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

  • La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art1 · fonte del testo