Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934. 332 parole tolte in 6 capoversi.
tolto: I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso di eta' superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, n. 801) possono continuare ad essere occupati nei lavori, purche' contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:
tolto: a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purche' abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorita' scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;
tolto: b) coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il Comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito, e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorita' scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.
tolto: Gli obblighi di cui al presente articolo, saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni.
tolto: Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluta dalla legge.
tolto: Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali, l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non puo', durante il periodo di frequenza della scuola, superare le 10 ore.