Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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Dal 1° luglio 1922 per l'ammissione al lavoro sara' richiesto l'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
