Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del R. ispettore scolastico, anche per cio' che riguarda il loro ordinamento didattico.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
