Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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Spetta al R. ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
