Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934. Leggi il testo vigente →

Spetta al R. ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro.

Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art5 · fonte del testo