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[1]Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento non frequentino la scuola o manchino in un mese a piu' della meta' delle lezioni, sara' inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verra' versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del Comune.

[2]Tale ritenuta sara' applicata dal R. ispettore scolastico. E' ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione scolastica.

Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art6 · fonte del testo