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Il ministro della pubblica istruzione dara' le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno.

Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art7 · fonte del testo