Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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Il ministro della pubblica istruzione dara' le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
