Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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[1]Il Governo e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]NITTI - CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
