Art. 6 — null
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I prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti da Enti divenuti insolventi, i quali, in via di eccezione, sono ammessi a riscatto dal capoverso dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non potranno mai essere ridotti per transazione.
Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 16 dicembre 2009
