[1]Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32. della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844.
[2]E' altresi' abrogato l'art. 23 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto estende alle opere pubbliche di Basilicata le citate disposizioni della legge 9 luglio 1907, n. 549.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Venezia, addi' 25 giugno 1909.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]BERTOLINI - LACAVA - COCCO-ORTU - CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
