Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1951-52 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)((Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457));
  • 2)contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
  • 3)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
  • 4)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 2.200.000.000 di cui:
  • a)per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata, legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, L. 40.000.000;
  • c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, L. 80.000.000, destinate per L. 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589. L. 680.000.000, destinate per L. 340.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • f)per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, L. 200.000.000.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1953

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1951 al 25 marzo 1953. 24 parole tolte, 26 parole aggiunte.

1) tolto: sovvenzioni per linee e impianti elettrici previsti nel testo unico aggiunto: Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tolto: e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, L. 1.500.000.000 aggiunto: delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1116~art5 · fonte del testo