[1]I Consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.
[2]Essi sono pero' sottoposti alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
