[1]Le Societa' cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in Consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di Consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

[2]Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del Consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Societa', i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'Amministrazione del Consorzio, le norme relative alla responsabilita' del Consorzio, delle singole Societa' e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-06-25;422~art2 · fonte del testo

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