[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune por l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo vigente dal 28 luglio 1906
