[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune por l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo vigente dal 28 luglio 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;377~art2 · fonte del testo

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