[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, e per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo vigente dal 11 agosto 1906
