[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sonnino.
[6]Visto, Il guardasigilii: Scialoja.
Testo vigente dal 8 gennaio 1910
